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MAXI BOLLETTE ACQUA... COME PAGARE LA SOMMA GIUSTA?



E’ vero che dal 1 gennaio la prescrizione per le bollette dell’acqua è stata ridotta a 2 anni?

SI’, per mettere un freno al vergognoso fenomeno delle maxi-bollette, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera 97/2018/R/com ha applicato quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018 in merito alla riduzione da 5 a due anni del periodo entro il quale cadono in prescrizione i consumi di elettricità, gas e acqua:

  1. per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

  2. per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

  3. per il settore idrico, proprio al 1° gennaio 2020.

Prescrizione di due anni per le bollette dell'acqua: la norma

La norma che dispone la prescrizione biennale per le bollette dell'acqua è il comma 4 art 1 della legge di bilancio 2018. Questo il contenuto: "Nei con tratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni."

Categorie che il primo periodo identifica nei clienti finali domestici, nelle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, e nei professionisti, come definiti all'articolo 3, comma 1, lett. c), del Codice del consumo." ARERA HA il compito di definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie per dare attuazione alla norma.


La delibera, che non avrà valore retroattivo per i conguagli con scadenze precedenti a questa data, prevede che il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di richiedere la prescrizione contestualmente all’emissione della fattura di conguaglio e almeno con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza: resta quindi invariato il fatto che la prescrizione va richiesta e non viene applicata in maniera automatica!

E’ previsto inoltre che, in caso di apertura di un procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e di reclamo inviato dal cliente all’azienda siano sospesi i pagamenti e, in caso di verifica di indebito conguaglio, restituiti gli importi entro tre mesi.

La norma prevede anche che queste prescrizioni non si applichino se la mancata o erronea rilevazione dei consumi è dovuta a responsabilità del cliente stesso.

Da un lato quindi si stabilisce il diritto alla sospensione dei pagamenti in caso di contestazione ma, dall’altro, si responsabilizza il consumatore nel controllare la correttezza delle letture fatturate, nell’utilizzare lo strumento dell’autolettura (soprattutto per le forniture di gas ed acqua) e nel consentire ai distributori locali di rilevare le letture sui contatori non accessibili (quelli all’interno delle nostre abitazioni per intenderci).

E’ sempre consigliabile, ovviamente, rivolgersi ai nostri consulenti per la verifica della correttezza di fatturazione e per attivare tutte le procedure per far valere il diritto alla prescrizione.


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