Il decreto Rilancio mette in campo una maxi manovra da 55 miliardi per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, e ad agevolare la ripartenza post-lockdown. L’obiettivo del Governo, attraverso il Superecobonus al 110% è quello supportare tutte quelle realtà messe a durissima prova durante questa emergenza, attraverso una serie di interventi diversi. Scopriamo come
Tra le misure più apprezzate c’è il superecobonus al 110% relativo alle detrazioni per spese di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021. Vediamo come funzionano
Superecobonus al 110%: a quali consumatori spetta e in quanti anni
I consumatori che procederanno a lavori di efficientamento energetico o prevenzione antisismica potranno usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta. Un vantaggio enorme sia i consumatori che ristrutturano che per le aziende che effettuano i lavori. Il superecobonus al 110% delle spese sostenute è possibile sia per interventi di riqualificazione energetica che per quelli di miglioramento sismico. Non si parla solo di ecobonus quindi, ma anche di sismabonus, la detrazione per la messa in sicurezza degli immobili sul territorio italiano. L’incentivo, da ripartire in 5 anni, riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I lavori di riqualificazione detraibili dovranno interessare i condomini oppure le singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ancora gli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Quali sono gli interventi ammessi per l’Ecobonus al 110%?
Gli interventi per cui è possibile ottenere il Superecobonus al 110% sono interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
I materiali e i limiti di spesa
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri previsti dal decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi). La spesa massima ammissibile è di 60mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Rientrano gli interventi sia sulle parti comuni degli edifici che sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione. La spesa massima ammissibile è di 30mila. Questa va moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Come funziona con il fotovoltaico
Il superecobonus al 110% si allarga anche alla spesa sostenuta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di 48mila euro, con un tetto massimo di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto.
Cosa succede per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
Lo stesso vale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Per queste è possibile accedere al superecobonus al 110% subordinando l’intervento alla riqualificazione di involucro o alle modifiche all’impianto di generazione riportate prima.
Come funziona il Sismabonus al 110%?
Il Sismabonus sale con il superecobonus al 110% delle spese per gli immobili situati al di fuori della Zona 4. Nel caso in cui si eseguano interventi di adeguamento sismico e si faccia ricorso alla cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con
contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione del TU sulle imposte e sui redditi passa al 90%. Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del
Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.
Il Superecobonus energetico al 110% si ottiene anche con l’APE
Per avere l’aliquota privilegiata del 110% gli interventi di riqualificazione energetica dovranno essere tali da garantire l’incremento di almeno due classi energetiche. Questo vale sia per i condomini che per le singole abitazioni sui quali verranno realizzati. Sarà necessario calcolare l’indice di prestazione energetica dell’edificio nella sua condizione originale e a valle del progetto di riqualificazione. L’EPgl post intervento dovrà essere tale da consentire all’edificio di guadagnare due classi di punteggio. Il salto di classe deve essere chiaramente dimostrato con la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato. Inoltre, dovrà essere trasmessa all’ENEA una copia della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge.
Come funziona la cessione del credito e lo sconto in fattura
In fase di dichiarazione dei redditi, il recupero di quanto sostenuto potrà essere effettuato con 5 quote annuali di pari importo. Una novità molto interessante del decreto Rilancio è la possibilità di usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura. Questo da quindi l’opportunità a chi ha commissionato i lavori di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle stesse imprese poi è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito d’imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una banca. La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono attualmente possibili per altre agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus facciate.
Comments